Ninnj Di Stefano Busà collaboratrice di Lèucade |
IL GIORNALISMO: COME E PERCHE’ DELLE FONTI INFORMATIVE ODIERNE
di Ninnj Di Stefano Busà
Per Giornalismo s'intende l'insieme delle attività
tecnico-attitudinali relative alla compilazione di articoli, referenti
redazionali, diffusione di notizie tramite stampa (riviste, quotidiani,
periodici).
Ad esercitare la professione di giornalista si giunge attraverso
una formazione che prevede la frequentazione di scuole per giornalismo, atta ad
essere abilitati alla categoria.
L'esercizio della professione di giornalismo è, in Italia,
disciplinato da l. del 3 feb.1963. n° 69 che ha sostituito il regolamento
datato 25 febbr. 1928 n° 384. Entrambe le leggi sia quella vigente che quella
anteriore, prescrivono, per l'esercizio della funzione di giornalista,
l'iscrizione all'albo professionale, penalmente sanzionabile, in caso di
mancato osservazione delle regole o trasgressione della disciplina inerente.
Contro tale sistema sono state levate asprissime polemiche e critiche.
Nota ad es. la forte avversione e levata di scudi del liberale L.
Einaudi nel 1945. il quale faceva rilevare e metteva in chiara
evidenza come il requisito dell'iscrizione all'albo fosse stato
richiesto esclusivamente per poter esercitare un controllo politico
-direttamente- sulla categoria e sul "giornalista" in particolare,
poiché ai tempi d'oggi esso non ha nessuna giustificazione concettuale e di
diritto.
Infatti nel caso di altri albi professionali, l'iscrizione è
subordinata al titolo di studio e, talvolta, all'abilitazione ad esercitare
tale ruolo, nel caso dell’attività giornalistica la qualifica professionale
deriva dall'iscrizione, cioé non è un
presupposto intellettuale come per molte altre categorie, ma
una conseguenza.
In tal modo e stata levata una polemica che prescinde da ogni
commento: in contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto ché l'obbligo
di appartenere all'ordine potrebbe essere in contrasto con le garanzie
costituzionali della libertà a manifestare il proprio pensiero, le proprie
ideologie e il criterio deontologico dello stesso ruolo riguardo l’informativa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto nel 1968 compatibili
l'ordine dei giornalisti con la categoria, in quanto facente parte della norma
che presuppone e si contrappone al potere, perciò, rafforzerebbe la
libertà di pensiero e la libera manifestazione di esso, atti a garantire la
piena libertà di coloro che all'ordine stesso appartengono.
L'albo d'iscrizione prevede due elenchi, uno per professionisti,
l'altro per pubblicisti. Nell'elenco dei professionisti abilitati
possono essere iscritti coloro che esercitano esclusivamente la professione di
g. ininterrottamente da almeno 18 mesi e abbiano superato una prova d'idoneità
dinnanzi ad una commissione formata di 2/7 da giornalisti (di rango).
Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti
coloro che oltre ad esercitare l'attività retribuita come giornalista,
esercitano anche altre attività o professioni.
Vi è un elenco speciale al quale possono iscriversi
coloro che esercitano l'attività retribuita assumendo "in proprio"
carichi di responsabilità, come direttori responsabili, capi redattori di
riviste scientifiche o tecniche, di pubblicazioni specializzate etc.
Oltre agli albi, è istituito un registro del < praticantato>
nel quale possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla
professione di giornalismo, che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di
età e abbiano superato un esame di cultura generale, preposto ad accertare il
livello preparatorio e l'eventuale attitudine e propensione all'esercizio di
detta professionalità.
I giornalisti sono soggetti a pene disciplinari per mancanze
o per abusi vari, commessi nello svolgimento della libera
professione.
Le pene sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione
dell'esercizio professionale per un limite di tempo non inferiore a due mesi e
non superiore ad un anno, e infine la radiazione dall'albo.
Penalmente poi ogni professionista va soggetto ad altri reati di
stampa (quali diffamazione a mezzo stampa, o illeciti di vario genere)
penalmente trattati in sede legale.
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